Il Comune di Bologna ha approvato, all’inizio del 2026, un nuovo regolamento edilizio che introduce per la prima volta in Italia obblighi strutturali concreti per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi aperti al pubblico. La misura riguarda negozi, bar, ristoranti, alberghi, teatri, banche, uffici postali e ambulatori medici: tutti i luoghi, pubblici o privati, accessibili alla cittadinanza.
Il provvedimento stabilisce che nessun ingresso possa presentare ostacoli superiori ai 2,5 centimetri di altezza. I titolari degli esercizi interessati avranno tempo fino al 16 febbraio 2028 per adeguarsi completamente, con una prima scadenza intermedia fissata al 16 febbraio 2027, oltre la quale chi non avrà avviato alcun intervento né presentato alcuna pratica potrà essere soggetto a sanzione amministrativa.
Nessun altro grande Comune italiano ha adottato una normativa di pari portata. L’unico precedente significativo è rappresentato da Milano, che nel 2014 ha introdotto l’obbligo della cosiddetta “rampa a chiamata” — una soluzione portatile azionata dal personale del locale su richiesta dell’utente — senza tuttavia prevedere interventi strutturali obbligatori.
Il regolamento bolognese individua una gerarchia di soluzioni tecniche: in prima istanza è prevista l’installazione di una rampa fissa, interna o esterna al locale; qualora questa non fosse realizzabile, si dovrà ricorrere alla rampa a chiamata, accompagnata da un apposito pulsante di segnalazione posto in prossimità dell’ingresso. Solo nei casi in cui nessuna delle due soluzioni risulti tecnicamente praticabile, il titolare sarà esentato da qualsiasi intervento, previa presentazione di una relazione tecnica che attesti l’impossibilità strutturale.
La questione delle barriere architettoniche è presente nell’ordinamento italiano sin dalla fine degli anni Ottanta. La legge 13 del 1989 e il successivo decreto ministeriale 236 hanno definito gli standard tecnici di riferimento, limitando tuttavia l’obbligo di adeguamento ai soli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.
Negli anni successivi il quadro normativo si è progressivamente ampliato: nel 2006 la legge 67 ha introdotto il divieto di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, e nel 2009 l’Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Entrambe le norme qualificano le barriere architettoniche come causa di discriminazione e introducono il principio dell'”accomodamento ragionevole”, vale a dire l’obbligo di adottare modifiche proporzionate e non eccessivamente onerose per rendere uno spazio accessibile.
Nonostante questo impianto normativo, la sua applicazione è rimasta frammentaria. In assenza di obblighi specifici e scadenze vincolanti, l’adeguamento è stato lasciato alla discrezionalità dei singoli gestori o rimesso, caso per caso, alla valutazione della magistratura. Una ricognizione condotta dal Comune di Bologna nel 2022 su un campione di 448 spazi aperti al pubblico ha rilevato che soltanto il 29 per cento disponeva di un ingresso accessibile.
Parallelamente all’entrata in vigore del regolamento, il Comune ha avviato la campagna di comunicazione istituzionale “Bologna, entrata libera”, finalizzata a informare gli esercenti sugli obblighi previsti, sulle soluzioni ammesse e sulle scadenze intermedie.
L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione non è soltanto sanzionatorio, ma anche culturale: sensibilizzare gli operatori economici sul valore dell’accessibilità come diritto fondamentale e non come onere eccezionale. «Tanti esercenti neanche sanno che sono sanzionabili e non pensano che un gradino di tre centimetri sia già un ostacolo», ha dichiarato Ilaria Faranda, presidente della Consulta sulla disabilità del Comune di Bologna. «Ecco perché abbiamo deciso innanzitutto di informare, per far sì che gli spazi si adeguino senza bisogno di fare causa ogni volta.»
L’esperienza bolognese si inserisce in un contesto europeo in cui diversi Paesi hanno già adottato da anni normative nazionali organiche sull’accessibilità. In Svezia è in vigore da oltre vent’anni una legge che impone la rimozione degli ostacoli “facilmente superabili”. In Francia esiste dal 2005 un registro pubblico dell’accessibilità, che informa i cittadini sul livello di fruibilità degli spazi e dei servizi.
L’Italia, pur disponendo di un quadro normativo articolato, non ha ancora adottato una disciplina nazionale equivalente. Il provvedimento del Comune di Bologna rappresenta in questo senso un segnale rilevante: la dimostrazione che, anche in assenza di un obbligo nazionale, è possibile tradurre i principi dell’accessibilità in norme operative, con tempi certi e strumenti di verifica concreti.